ApprofondimentoEsenzione fiscale nella mediazione: commento alla sentenza n. 4361/2024

15 Gennaio, 2025

Esenzione fiscale nella mediazione: l’interpretazione dell’art. 17 del D. Lgs. n. 28/2010

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Lazio, con la sentenza n. 4361/2024 del 13 giugno 2024, ha affrontato una questione di grande interesse pratico e teorico: l’ambito applicativo delle esenzioni tributarie previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 28/2010, coordinato con le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia.

Secondo l’art. 17 del Decreto Legislativo n. 28/2010:

  1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
  2. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

La norma introduce dunque una disciplina agevolativa di carattere eccezionale rispetto al regime tributario ordinario. La Corte, nella sentenza in oggetto, ha chiarito il perimetro di applicazione di tali esenzioni, soffermandosi su una fattispecie ricorrente nella pratica: i negozi di attuazione o esecuzione degli accordi di mediazione.

La questione interpretativa

In molti casi, le parti coinvolte in una mediazione possono raggiungere un accordo che prevede il trasferimento di diritti su beni immobili. Tale trasferimento, tuttavia, richiede spesso l’intervento notarile per adempiere alle formalità di pubblicità immobiliare o altre obbligazioni derivanti dall’accordo. Una situazione tipica è rappresentata dallo scioglimento di comunioni ereditarie, che possono includere immobili abusivi per i quali è necessaria una sanatoria urbanistica prima di procedere alla divisione.

In tali contesti, è fondamentale distinguere tra il verbale di mediazione – che rappresenta un regolamento di interessi tra le parti – e il successivo negozio esecutivo, quale ad esempio un atto notarile di compravendita o divisione.

Il principio di stretta interpretazione delle esenzioni tributarie

La Corte ha ribadito che le agevolazioni previste dall’art. 17 D. Lgs. n. 28/2010 non sono applicabili ai negozi di attuazione o esecuzione degli accordi di mediazione. Infatti, trattandosi di una norma eccezionale, la sua interpretazione deve essere rigorosa e non estensibile ad altre fattispecie. Di conseguenza, l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro si applica esclusivamente agli atti concernenti il procedimento di mediazione, e non anche agli atti successivi che trovano la loro causa negli obblighi assunti in sede di mediazione.

L’orientamento della Corte di Cassazione

In linea con questa impostazione, la Corte richiama la sentenza della Cassazione n. 11617/2020, che ha chiarito come il regime fiscale agevolato si applichi solo agli atti strettamente connessi al procedimento di mediazione. Gli atti successivi, come un contratto di compravendita notarile stipulato per dare esecuzione a un accordo di mediazione, restano sottoposti al regime fiscale ordinario.

Implicazioni pratiche per le parti

Le parti coinvolte in una mediazione devono quindi essere consapevoli del fatto che:

  1. L’esenzione fiscale si applica unicamente al verbale di mediazione e non agli atti esecutivi successivi.
  2. Gli atti notarili o altri negozi esecutivi saranno soggetti al regime tributario ordinario, indipendentemente dalla loro connessione con l’accordo raggiunto in mediazione.

Questo chiarimento è essenziale per garantire la corretta pianificazione degli interessi perseguiti dalle parti e prevenire contestazioni o aspettative non realistiche riguardo ai benefici fiscali.

Conclusione

La sentenza n. 4361/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio fornisce un contributo significativo all’interpretazione dell’art. 17 del D. Lgs. n. 28/2010, delineando con precisione i limiti applicativi delle esenzioni tributarie. Tale pronuncia costituisce un utile riferimento per gli operatori del diritto e per le parti che intendono avvalersi della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie.